CIRCOLARE ENTI PUBBLICI- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
CIRCOLARE ENTI PUBBLICI
OGGETTO: Legge n.217/2010 conversione con modifiche del DI 12 novembre 2010, n. 187
Modifiche ed attuazione tracciabilità flussi finanziari - Prevenzione fenomeni mafiosi .
La presente per comunicareVi quanto disposto agli art. 6 e 7 del D.l. 12 novembre 2010, n. 187 - che va a modificare ed attuare la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed intitolata "Piano straordinario contro le mafie", ed in particolare all'art. 3 della stessa - coordinati nel testo di conversione della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP) del 18 novembre 2010, n. 8, recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 22 dicembre 2010, n. 10, ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel dettaglio, l'art. 6 del decreto in oggetto fornisce alcune interpretazioni autentiche della legge n. 136/2010 C ).
In primo luogo, viene precisato che l'art. 3 della legge n. 136 si applica ai contratti indicati nello stesso articolo sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010; per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati antecedentemente alla stessa data, essi devono essere adeguati alle disposizioni dell'art. 3 della legge. Si precisa, però, ai sensi della legge 217, art. 6, comma 2, è stato differito a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e cioè al 17 giugno 2011) il termine per l'adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, così come richiesto dall'ANIA insieme ad altre Associazioni di categoria;
Nello stesso comma 2 dell'art. 6 è stato stabilito che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., i contratti di cui sopra "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9" dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istitutiva della tracciabilità in oggetto. Il legislatore ha così accolto l'istanza dell'ANIA e di altre Associazioni, preferendo peraltro far ricorso, anziché all'art. 1339 cod. civ., relativo alla inserzione automatica nel contratto di clausole imposte dalla legge, all'art. 1374 cod. civ., relativo all'integrazione del contratto in conformità delle norme di legge. Il risultato, in ogni caso, è che non sarà necessario procedere all'inserimento materiale delle clausole di tracciabilità nei contratti stipulati prima del 7 settembre u.s.;
Non viene pertanto confermata l'iniziale interpretazione del Ministero dell'interno, che limitava l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge ai soli contratti sottoscritti a partire dal 7 settembre 2010.
All'art. 7 coordinato nel testo della legge di conversione 217/2010, di cui alla Determinazione n. 10/2010, in particolare nell'ambito del comma 9-bis aggiunto nell'art. 3 della legge n. 136, è stato previsto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità non dia più luogo alla "risoluzione di diritto" ma costituisca "causa di risoluzione" del contratto. Sul piano pratico, ciò significa che, per ottenere la risoluzione, la controparte non potrà più limitarsi a dichiarare risolto il contratto, ma dovrà proporne domanda in giudizio.
Il decreto e la legge di conversione esplicitano che per "filiera delle imprese", di cui all'art. 3, commi 1 e 9, della legge 136/2010, si devono intendere, oltre all'appalto, solo il subappalto e il subcontratto stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del contratto.
La AVCP precisa che nel codice civile, all'articolo 1655, il contratto di appalto è definito come "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro". Nel Codice dei contratti, all'articolo 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso. Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 della stessa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
Viene inoltre chiarito dal decreto legge n. 187/2010 che l'espressione secondo cui è possibile utilizzare, per l'effettuazione delle operazioni relative a commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali "anche in via non esclusiva" significa che tali conti possono essere utilizzati promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna di esse siano stati comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto o dei conti interessati, e che sui conti in questione possono essere effettuate anche movimentazioni finanziarie estranee alle commesse pubbliche per le quali sia stata effettuata la comunicazione.
L'art. 7, poi, sostituisce il comma 5 e abroga il comma 6 dell'art. 3 della legge, stabilendo che tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dai soggetti della filiera sopra citati, il codice identificativo di gara (CIG), che viene attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici-AVCP, in luogo del già previsto codice unico di progetto (CUP), che peraltro resta ancora da aggiungere come identificativo della transazione quando la sua attribuzione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha istituito il codice unico di progetto per gli investimenti pubblici.
Inoltre, il comma 7 dell'art. 3 della legge viene modificato nel senso, più completo, di prevedere la comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti dedicati e le altre indicazioni previste dalla normativa entro sette giorni dalla loro accensione oppure, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commessa pubblica.
Infine, viene soppresso nel comma 8 dell'art. 3 della legge l'obbligo di inserire una clausola risolutiva espressa nel contratto di appalto per il caso di mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire una piena tracciabilità e al suo posto, nel nuovo comma 9-bis, si prevede la "risoluzione di diritto" per tutti i contratti considerati dalla normativa in esame nel medesimo caso.
In conseguenza di dette disposizioni l'AVCP ha assunto la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8, recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria di cui al modificato art. 3 legge n. 136/2010 (successivamente integrata dalla Determinazione del 22 dicembre 2010, n,10).
In particolare, la determinazione (che si allega e cui si invia per un'esaustiva disamina del tema) tratta gli ambiti di applicazione della suddetta tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e delle comunicazioni obbligatorie. Si evidenziano di seguito le indicazioni di maggiore interesse per il settore assicurativo:
1) nello stesso punto 4, al numero 2), viene precisato che il requisito della piena tracciabilità sussiste senz'altro per le c.d. Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche), mentre non altrettanto è a dirsi per il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), e si ricorda che è in ogni caso onere dei soggetti obbligati conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi;
2) sempre nel punto 4, al numero 5), l'Autorità ha accolto la richiesta presentata da ANIA e AIBA in merito alla nota prassi di pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese assicuratrici, i broker (o gli agenti) e le pubbliche amministrazioni, ritenendo che "sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni ... identificato quale conto dedicato ai sensi delle legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti". Nel caso alternativo di utilizzo della fideiussione bancaria, il broker farà transitare detti pagamenti sul proprio conto bancario o postale, naturalmente muniti del relativo CIG/CUP;
3) a proposito di quest'ultima indicazione, nel successivo punto 5 viene indicato che il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento della stazione appaltante prima dell'indizione della gara ovvero prima dell'invio della lettera di invito a presentare l'offerta, in modo da poterlo indicare, rispettivamente, nel bando di gara ovvero nella lettera stessa. Si rinvia alla suddetta Determinazione n. 10/2010 (punto 3) per ogni delucidazione in tema di richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).
4) all'art. 7 è stato precisato - nell'ambito delle modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 4, della legge n. 136 dalla legge di conversione 217/2010, di cui anche nella Determinazione n. 10/2010, - che la tracciabilità riguarda non soltanto i "pagamenti", ma anche gli "incassi";
5) ancora all'art. 7 (legge di conversione 217/2010, di cui anche nella Determinazione n. 10/2010) è stato precisato - nell'ambito del nuovo comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 - che "in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento" (c.d. causale);
6) nel punto 6, in particolare nell'ambito del paragrafo 6.1, viene precisato che i pagamenti effettuati a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto "dedicato" relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti e, soprattutto, che con riguardo a tali pagamenti non deve essere indicato il CIG/CUP. Si tratta di precisazioni importanti, perché di fatto consentono alle imprese di continuare a pagare gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori come fatto sino a oggi, naturalmente avendo cura di conservare la documentazione che permetta di dimostrare a partire da quali conti "dedicati" siano pagati gli stipendi, le consulenze e le forniture. L'Autorità precisa altresì che per i suddetti pagamenti l'utilizzo di assegni bancari e postali è consentito solo se: i dipendenti/consulenti/fornitori non dispongano di un conto corrente/di pagamento; il conto su cui vengono tratti gli assegni sia un conto "dedicato"; gli assegni siano muniti della clausola di non trasferibilità;
7) sempre nel punto 6, al paragrafo 6.2, viene precisato che i pagamenti per imposte e tasse, per contributi INPS e INAIL, per assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa, per gestori e fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere documentati e, comunque, tracciabili, senza peraltro indicare il CIG/CUP. Per tali pagamenti possono essere utilizzate anche le carte di pagamento, purché connesse con un conto "dedicato";
Inoltre, si ricorda che i contraenti appaltatori di lavori, servizi e forniture pubblici non possano pagare in contanti, e gli intermediari assicurativi non possano accettarli, ma debbano effettuare a mezzo propri conti correnti, dedicati anche se non in via esclusiva, i movimenti finanziari a favore degli intermediari e relativi al rilascio di coperture assicurative strumentali ad appalti pubblici.
Pertanto, diamo di seguito evidenza del ns. conto dedicato alla rimessa dei premi assicurativi relativi a polizze contratte dalla P.A.:
Lenza Broker Assicurazioni srl
Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Salerno
IT 91 T 01030 15200 000006290068
Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. 4 soggetti:
nome: Genny| cognome: Lenza | codice fiscale LNZGNY74M03I438T
nome: Luigi| cognome: Lenza | codice fiscale LNZLGU48H14I438N
nome: Dalila | cognome: Lenza | codice fiscale LNZDLL79P52I438G
nome: Giuseppina | cognome: De Vivo | codice fiscale DVVGPP57C59I438W
Certi di aver fatto cosa gradita, cordiali saluti.
LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL
SALERNO, 11/04/2010
Inserita il 11/04/2011